La cancellazione dell'ipoteca dopo l'estinzione del mutuo non deve essere fatta dal notaio, infatti, la legge 40/2007all'articolo 8-sexies dice:
Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in
deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore e'
soggetto esercente attivita' bancaria o finanziaria, l'ipoteca
iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo
si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione
dell'obbligazione garantita.
e il successivo 8-septies continua dicendo:
8-septies. Il creditore e' tenuto a rilasciare al debitore
quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a
trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta
giorni dalla stessa data, secondo le modalita' di cui al
comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore.
Come si legge, l'estinzione dell'obbligazione deve essere effettuata "senza alcun onere per il debitore", non è più necessario, quindi, pagare il notaio per la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile dopo il totale rimborso del mutuo effettuato successivamente all'entrata in vigore della legge 40/2007.
Poche settimane fa l'Antitrust ha multato per 325 mila euro un gruppo bancario che non aveva seguito le nuove disposizioni legislative.
La nuova procedura prevista da questa legge dice che è a carico del creditore la cancellazione dell'ipoteca, mentre per i mutui estinti prima dell'entrata in vigore della legge deve essere il debitore a fare esplicitamente richiesta di cancellazione dell'ipoteca, l'istututo di credito dovrà poi, entro trenta giorni, rilasciare la quietanza di estinzione del debito e trasmettere gli atti alla conservatoria per la cancellazione dell'ipoteca.
Le banche, però, in molti casi continuano a consigliare di rivolgersi ad un notaio a proprie spese per la cancellazione dell'ipoteca, evitando di indirizzare i clienti verso questa nuova procedura semplificata.
La nuova procedura evita qualsiasi onere per il debitore, perchè una volta estinto il pagamento del mutuo, cessa l'obbligo che si ha nei confronti del creditore, quindi, l'ipoteca non ha motivo di esistere e si estingue automaticamente dopo 30 giorni dall'avvenuto integrale rimborso del mutuo.
Gli obblighi, invece, sono per l'istituto di credito che deve rilasciare "quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione" e trasmettere all'Agenzia del Territorio la relativa comunicazione entro 30 giorni "senza alcun onere per il debitore".







