Mutui prima casa: agevolazioni Finanziaria 2008

La Legge Finanziaria del 2008, n° 244/2007, sancisce alcune novità riguardo ai mutui sulla casa, infatti, per le dichiarazioni dei redditi del 2009 la detrazione d'imposta sarà del 19% del totale degli interessi passivi pagati nel 2008, con un limite che sale da 3.615 € a 4.000 € per la prima casa.

Il tetto di 4.000 € sulla prima casa non è cumulabile tra due comproprietari, se il mutuo viene pagato da due persone il massimo detraibile per ognuna sarà di 2.000 €: ad esempio se moglie e marito stanno pagando il mutuo sulla loro casa principale cointestata, potranno detrarre al massimo 2.000 € lei e 2.000 € lui.

La detrazione al 19% è prevista anche per gli interessi passivi pagati per i mutui stipulati per la costruzione dell’abitazione principale, che, però, rimane con un tetto massimo di 2.582,28 €.

Sui mutui per la costruzione della prima casa parla il Dl del 1/10/2007 all'art. 4, in cui si può leggere che è ammessa la detrazione "a condizione che la stipula del contratto di mutuo [...] avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione".

Si può dire che la detraibilità segue diverse linee guida a seconda dei diversi casi:

  • mutuo per acquisto dell'abitazione principale: c'è detraibilità se acquisto è stato fatto 1 anno prima o un anno dopo della stipula del mutuo e la dimora del mutuario viene trasferita, entro 1 anno dalla stipula, in questa casa;
  • mutuo per acquisto di una casa da ristrutturare: ci deve essere, per la detraibilità, il trasferimento della dimora del mutuario entro 2 anni;
  • mutuo per la costruzione dell'abitazione principali: il mutuo deve essere stipulato 6 mesi prima o 18 mesi dopo dell'inizio dei lavori.

Nella Finanziaria 2008 si parla anche di imposta sostitutiva e viene sancito che per poter usufruire dell'imposta allo 0,25% sui finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa è necessario che nel contratto di mutuo ci sia una dichiarazione che attesti che il mutuario può beneficiare dell'agevolazione come prima casa.

Si possono avere le seguenti situazioni per il pagamento dell'imposta:

Finanziamento per
acquisto, ristrutturazione, costruzione che non prevede agevolazione acquisto, ristrutturazione o costruzione della prima casa in cui non c'è la dichiarazione nel contratto di mutuo acquisto, ristrutturazione o costruzione prima casa in cui c'è la dichiarazione nel contratto di mutuo Tutti gli altri casi
Aliquota 2% 2% 0,25%
0,25%

Sempre nella legge finanziaria sono previste sanzioni per chi dichiara il falso per ottenere le agevolazioni, il fisco oltre l'1,75% mancante che il mutuario deve pagare, applica una sanzione del 30% sull'1,75%.

Fonte: Sito del Sole24Ore