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	<title>Dinteresse</title>
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		<title>Conciliazione paritetica luce e gas</title>
		<link>https://www.dinteresse.com/guide/conciliazione-paritetica/conciliazione-paritetica-luce-e-gas</link>
				<pubDate>Fri, 21 May 2021 05:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Conciliazione paritetica]]></category>

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				<description><![CDATA[<p>Le aziende erogatrici di energia (elettricità, gas&#8230;) sono fra le compagnie con il bacino di utenza più vasto, e quindi, fra le più esposte a reclami e ricorsi. Ecco perché lo strumento della conciliazione paritetica si rivela quanto mai utile in tale campo. Seppur introdotto in tempi recenti, questo modello di soluzione stragiudiziale delle controversie [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.dinteresse.com/guide/conciliazione-paritetica/conciliazione-paritetica-luce-e-gas">Conciliazione paritetica luce e gas</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.dinteresse.com">Dinteresse</a>.</p>
]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<p>
Le <strong>aziende</strong>
<strong>erogatrici</strong>
<strong>di</strong>
<strong>energia</strong>
(elettricità, gas&#8230;) sono fra le compagnie con il bacino di utenza
più vasto, e quindi, fra le più esposte a reclami e ricorsi. Ecco
perché lo strumento della <strong>conciliazione</strong>
<strong>paritetica</strong>
si rivela quanto mai utile in tale campo. 
</p>



<p>Seppur
introdotto in tempi recenti, questo modello di soluzione
stragiudiziale delle controversie registra, infatti, un notevole
gradimento presso i consumatori, e un’elevata probabilità di
successo. 
</p>



<p>Su
<strong>base</strong>
<strong>volontaria</strong>
e a costo zero per l’utente, la <a href="https://www.dinteresse.com/guide/conciliazione-paritetica/conciliazione-paritetica-cose-come-funziona-requisiti-norme-e-procedura">conciliazione paritetica</a> con i
gestori dei settori energetici consente il più delle volte di
superare presto l’<em>impasse</em>
e continuare a fruire del servizio senza problemi.</p>



<h2>Conciliazione paritetica Enel</h2>



<p>Se
si è serviti da <strong>ENEL</strong>,
per esempio, si può tentare una procedura di <strong>conciliazione</strong>
<strong>paritetica</strong>
per comporre le liti scaturenti da una delle seguenti situazioni:</p>



<ul><li>
	Gestione
	della riduzione della potenza o sospensione di accettato
	malfunzionamento del contatore
	</li><li>
	Fatture
	di importi elevati e anomale rispetto alla media degli importi
	fatturati allo stesso cliente entro gli ultimi due anni
	</li><li>
	Ricostruzione
	dei consumi da accettato malfunzionamento del contatore, o in
	assenza di verifica metrica del contatore
	</li><li>
	Consumi
	presunti in acconto elevati e anomali rispetto alla media 
	
	</li><li>
	Gestione
	della rateizzazione e dei rimborsi per bollette di conguaglio
	</li><li>
	Gestione
	della rateizzazione di bollette particolarmente elevate, anche non
	di conguaglio
	</li><li>
	Rifatturazioni,
	ossia gestione della rateizzazione e dei rimborsi in seguito al
	ricalcolo di fatture errate
	</li><li>
	Doppia
	fatturazione
</li></ul>



<p>Quanto
ai <strong>soggetti</strong>
<strong>che</strong>
<strong>possono</strong>
<strong>presentare</strong>
<strong>domanda</strong>
<strong>di</strong>
<strong>conciliazione</strong>
con Enel, questi sono:</p>



<ol><li>
	I fruitori di Enel Servizio
	Elettrico e di Enel Energia, per uso domestico o condominiale con
	potenza impegnata non superiore a 15kW
	</li><li>
	I fruitori di Enel Energia,
	per la fornitura del gas, con un consumo effettivo annuo che non
	superi i 50.000 mc
</li></ol>



<p>Come
da regola generale, è possibile richiedere la conciliazione
paritetica solo dopo aver presentato un reclamo diretto alla azienda,
e aver ricevuto da questa una risposta insoddisfacente o un totale
silenzio. 
</p>



<p>La
procedura di conciliazione non può durare più di 45 giorni
dall’avvio formale.</p>



<p>A
questo <a href="https://www.enel.it/conciliazione/doc/Guida_alla_Conciliazione.pdf">link</a>
è possibile trovare tutte le informazioni e le istruzioni pratiche
per poter attivare una conciliazione paritetica con Enel, nonché
l’elenco delle Associazioni dei Consumatori firmatarie
dell’Accordo.</p>



<h2> Conciliazione paritetica Eni</h2>



<p>Sulla
base del nuovo accordo siglato nel 2015 con le Associazioni dei
Consumatori – e del relativo <a href="http://www.eni.com/it_IT/attachments/associazione-consumatori/conciliazione/Regolamento-Conciliazione-Eni-AC.pdf">Regolamento</a>
attuativo – <strong>ENI
gas e luce </strong>permette
l’accesso alla procedura conciliativa solo ai clienti che risiedano
in una delle aree servite da Eni Gas &amp; Power, per consumi
domestici e/o condominiali inferiore ai 200.000 mc l’anno.</p>



<p>Le
tipologie di controversie coperte dalla conciliazione paritetica
sono:</p>



<ul><li>
	Ricostruzione
	dei consumi per contestazioni degli importi fatturati
	</li><li>
	Rateizzazione
	di fatturazioni anomale rispetto alla media degli importi fatturati
	al Cliente negli ultimi 2 anni, a seguito di recuperi per conguagli
	tariffari, oltre quanto già previsto dalla delibera dall’Autorità
	per l’Energia Elettrica e il Gas n. 229/01 e successive modifiche
	e integrazioni
	</li><li>
	Gestione
	delle criticità attinenti alla sospensione della fornitura per
	morosità del Cliente finale
	</li><li>
	Sospensione
	della fornitura per contestata morosità al Cliente finale
	</li><li>
	Mancata
	corresponsione degli indennizzi automatici per rettifica della
	fatturazione non effettuata nei termini ai sensi di quanto stabilito
	dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
	</li><li>
	Doppia
	fatturazione nel caso di cambio di gestore
	</li><li>
	Mancata
	disattivazione del misuratore richiesta dal cliente
	</li><li>
	Mancato
	rispetto del “diritto di ripensamento”
	</li><li>
	Variazioni
	unilaterali del contratto con termine inferiore a 60 giorni
</li></ul>



<p>Presupposto
per proporre <strong>domanda</strong>
<strong>di</strong>
<strong>conciliazione</strong>
è l’aver presentato reclamo scritto all’Azienda e non aver
ricevuto riscontro, o aver ricevuto risposta negativa o
insoddisfacente, nel termine di 40 giorni. Il modulo di conciliazione
può essere scaricato sul sito <a href="http://www.eni.com/it_IT/home.html">Eni.com</a>,
alla sezione riservata alle Associazioni dei Consumatori; oppure
presso i siti o gli uffici delle stesse Associazioni aderenti.</p>



<p><strong>La</strong>
<strong>definizione</strong>
<strong>della</strong>
<strong>questione</strong>
è piuttosto rapida: l’accordo, o – in mancanza – il verbale di
mancato accordo, deve intervenire <strong>entro</strong>
<strong>40</strong>
<strong>giorni</strong>
<strong>solari</strong>
dall’avvio formale della procedura (cioè dalla ricezione della
domanda di conciliazione da parte della Azienda). A meno che una
delle due parti non richieda l’assegnazione di un termine più
lungo (massimo altri 20 giorni), per via della particolare
complessità del caso. Di norma il procedimento si svolge interamente
per via telematica: solo eccezionalmente, potrà essere richiesta la
presenza personale delle parti ad alcuni degli incontri. 
</p>



<h2>Altri
gestori di luce e gas</h2>



<p>Anche
gli altri maggiori distributori italiani di gas ed energia elettrica
adottano ormai correntemente la conciliazione paritetica per dirimere
le liti con gli utenti senza dover arrivare al giudice. Con uno
schema procedurale sostanzialmente analogo a quello seguito da Enel
ed Eni, <strong>Edison</strong>,
ad esempio, si caratterizza per il fatto di non prevedere una
casistica ristretta di reclami conciliabili. Lo stesso vale per la
società <strong>Acegas</strong>,
che si distingue anche per le tempistiche celeri.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.dinteresse.com/guide/conciliazione-paritetica/conciliazione-paritetica-luce-e-gas">Conciliazione paritetica luce e gas</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.dinteresse.com">Dinteresse</a>.</p>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>Conciliazione paritetica nella telefonia</title>
		<link>https://www.dinteresse.com/guide/conciliazione-paritetica/conciliazione-paritetica-nella-telefonia</link>
				<pubDate>Fri, 21 May 2021 05:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Conciliazione paritetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.dinteresse.com/?p=364</guid>
				<description><![CDATA[<p>Bollette pazze, aumenti di tariffa inaspettati, condizioni contrattuali di cui… non si conosceva l’esistenza, disguidi e disservizi. Sono tanti i motivi di lite fra gli utenti e i gestori di telefonia mobile e fissa – specie adesso, che il 90% della popolazione utilizza correntemente un cellulare, e una percentuale quasi simile si connette quotidianamente alla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.dinteresse.com/guide/conciliazione-paritetica/conciliazione-paritetica-nella-telefonia">Conciliazione paritetica nella telefonia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.dinteresse.com">Dinteresse</a>.</p>
]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<p>
<em>Bollette</em>
<em>pazze</em>,
aumenti di tariffa inaspettati, condizioni contrattuali di cui… non
si conosceva l’esistenza, disguidi e disservizi. Sono tanti i
motivi di lite fra gli utenti e i gestori di telefonia mobile e fissa
– specie adesso, che il 90% della popolazione utilizza
correntemente un cellulare, e una percentuale quasi simile si
connette quotidianamente alla Rete globale. 
</p>



<p>Se
ogni reclamo che vede coinvolta una compagnia telefonica dovesse
finire davanti al giudice, nelle aule di giustizia ci sarebbe posto
per poche altre cause! Ma soprattutto, un’azione giudiziaria
vorrebbe dire un mucchio di “grane” per il consumatore –
inviare raccomandate, cercare un avvocato, conferirgli un congruo
anticipo di denaro, seguire le udienze etc. – senza nessuna
garanzia di trovare soddisfazione alle proprie richieste… 
</p>



<p>L’alternativa,
però, non deve essere rinunciare a far valere i propri diritti!
Fortunatamente, gran parte dei Gestori telefonici italiani ha firmato
degli accordi specifici con le più rappresentative Associazioni di
tutela dei Consumatori, per <strong>comporre
le liti in via extragiudiziale e a titolo gratuito</strong>.</p>



<h2>Conciliazione paritetica Telecom </h2>



<p><strong>Telecom</strong>
<strong>Italia</strong>
– erede della storica SIP e fino a pochi anni fa monopolista del
settore – è stata fra le prime compagnie a sottoscrivere nel 2004
un Protocollo di Intesa e un Regolamento Attuativo per la definizione
bonaria delle liti secondo il modello della <strong>conciliazione</strong>
<strong>paritetica</strong>.
Un accordo che ha come controparte le Associazioni dei Consumatori:
Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altrocosumo, Asdico, Assoconsum,
Assoutenti, Arco, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici,
Confconsumatori, CTCU, Federconsumatori, La Casa del Consumatore,
Lega Consumatori, MC, MDC, Sportello del Consumatore e UNC. 
</p>



<p>Il
Protocollo permette agli utenti – rappresentati dalle Associazioni
dei Consumatori – di esperire una procedura conciliativa per
<strong>qualunque</strong>
<strong>controversia</strong>
insorga con l’azienda, senza alcun limite di materia né di valore.
Una volta istruita ufficialmente la procedura, questa deve chiudersi
nel giro di <strong>45</strong>
<strong>giorni</strong>
dalla data di protocollazione della domanda. 
</p>



<p>Se
la transazione va a buon fine, i due conciliatori sottoscrivono un
verbale /accordo e lo trasmettono al consumatore, il quale avrà 10
giorni per accettarlo (se vorrà) e apporvi anche la sua firma.</p>



<p>Durante
tutto il corso della procedura conciliativa e fino a 15 giorni dopo
la ricezione del verbale di conciliazione, la Azienda si impegna a
non sospendere il servizio e a non pretendere il pagamento dei
crediti.&nbsp; 
</p>



<p>Al
link
<a href="https://www.tim.it/assistenza/per-i-consumatori/info-consumatori-mobile/conciliazione">https://www.tim.it/assistenza/per-i-consumatori/info-consumatori-mobile/conciliazione</a>
è possibile consultare il Regolamento e scaricare la documentazione
per accedere alla <a href="https://www.dinteresse.com/guide/conciliazione-paritetica/conciliazione-paritetica-cose-come-funziona-requisiti-norme-e-procedura">conciliazione paritetica</a> con Telecom Italia.</p>



<h2> Conciliazione paritetica Fastweb</h2>



<p>Anche
la più giovane <strong>Fastweb</strong>,
azienda di servizi di comunicazione integrati, si è dotata di un
<strong>Ufficio</strong>
<strong>di</strong>
<strong>Conciliazione</strong>
per dirimere le controversie con i consumatori senza l’intervento
del giudice. In virtù del Protocollo di Intesa firmato con le
maggiori Associazioni dei Consumatori e del relativo regolamento, la
<strong>conciliazione</strong>
<strong>paritetica</strong>
<strong>Fastweb</strong>
è accessibile per ogni tipologia di reclamo con la compagnia. 
</p>



<p>Per
presentare richiesta di conciliazione, è necessario che Fastweb non
abbia risposto al reclamo del consumatore entro <strong>45</strong>
<strong>giorni</strong>
dalla ricezione di questo (o che vi abbia risposto negativamente). I
tempi della <strong>procedura</strong>
<strong>di</strong>
<strong>transazione</strong>
– che si svolge interamente on-line – sono un po’ più ampi
rispetto a Telecom Italia: <strong>60</strong>
<strong>giorni</strong>,
prorogabili di altri 30 giorni – su richiesta dell’una o
dell’altra parte – per i casi di particolare complessità. 
</p>



<p>È
possibile saperne di più su procedura e Associazioni aderenti al
link
<a href="http://www.fastweb.it/downloads/PDF/business/qualita_carta_servizi/cds_mobile_shp?rel=20140925">http://www.fastweb.it/downloads/PDF/business/qualita_carta_servizi/cds_mobile_shp?rel=20140925</a>,
oppure contattando <strong>Fastweb</strong>
tramite form all’indirizzo
<a href="http://www.fastweb.it/contattaci/?footer-portale=link-contattaci">http://www.fastweb.it/contattaci/?footer-portale=link-contattaci</a>.</p>



<h2>  Conciliazione paritetica Wind</h2>



<p>Nel
novembre 2006, conformemente al Regolamento AgCom per la risoluzione
delle controversie, <strong>Wind</strong>
<strong>Infostrada</strong>
ha sottoscritto un Protocollo di Intesa e un Regolamento Attuativo
per l’introduzione della <strong>conciliazione</strong>
<strong>paritetica</strong>.

</p>



<p>La
procedura di attivazione e l’<em>iter</em>
della conciliazione sono pressoché simili a quanto previsto dagli
altri Protocolli di settore. Salvo il fatto che è <strong>esperibile
solo per alcune categorie di reclami</strong>
(ad esempio: problemi tecnici, ritardo nell’attivazione dei servizi
dati e fonia, fatturazione etc.), tassativamente indicate nel
<a href="http://www.windgroup.it/fileadmin/Materiale/PDF/Moduli/REGOLAMENTO_DI_CONCILIAZIONE__WIND_ultimo.pdf">Regolamento
di Conciliazione</a>.

</p>



<p>Per
la compilazione del <a href="http://www.windgroup.it/fileadmin/Materiale/PDF/Moduli/1163152987-ModuloDomandaConciliazione.pdf">modulo</a>
e per tutte le info, consultare il sito Wind.it. 
</p>



<h2> Conciliazione paritetica Vodafone</h2>



<p>La
<strong>Vodafone</strong>
ha istituito la procedura di <strong>conciliazione</strong>
<strong>paritetica</strong>
nel febbraio 2010, per gestire in modo rapido e poco dispendioso i
reclami degli utenti. 
</p>



<p>Senza
limiti di materia (la conciliazione può essere richiesta per
risolvere qualunque tipo di controversia relativa ai servizi di
telefonia fissa e mobile e web), Vodafone consente l’accesso alla
procedura conciliativa paritetica ai soli consumatori “non
professionali” – cioè, coloro che fruiscono del servizio per
scopi estranei alle loro attività lavorative, commerciali,
imprenditoriali o artigianali. 
</p>



<p>Questi
possono inoltrare l’apposito <strong>modulo</strong>
<strong>di</strong>
<strong>richiesta</strong>
presente nella <a href="http://www.vodafone.it/portal/Privati/Per-il-Consumatore/Home/Contatta-Vodafone/la-conciliazione-paritetica">sezione
dedicata</a>
del sito <strong>Vodafone</strong>
 a una delle Associazioni firmatarie dell’accordo, dopo che abbiano
ricevuto una risposta negativa dalla compagnia – o nessuna risposta
– nel termine di 45 giorni dall’invio del loro reclamo,
presentato tramite raccomandata A/R o attraverso form online. 
</p>



<p>La
procedura deve concludersi nel termine massimo di <strong>30</strong>
<strong>giorni</strong>
<strong>lavorativi</strong>,
eventualmente “prolungabili” su richiesta delle parti di
ulteriori 30 giorni. (Nella maggior parte dei casi, comunque, il
procedimento si chiude in tempi molto più stretti: 15-20 giorni di
media)</p>



<h2>Conciliazione paritetica H3g</h2>



<p>A
norma di un Protocollo di Intesa e del <a href="http://www.tre.it/assistenza/Assets/contentpage/198/C_2_contentpage_137_listDoc_listDocuments_0_listParagrafiDoc_itemParagrafo_1_allegaDoc.pdf">Regolamento
attuativo</a>
stipulati nel 2014, anche gli utenti di <strong>3</strong>
<strong>Italia</strong>
possono servirsi dello strumento della <strong>conciliazione</strong>
<strong>paritetica</strong>
per far valere le proprie ragioni nei confronti dell’azienda. 
</p>



<p>Anche
in questo caso, è necessario attendere la risposta insoddisfacente
(o mancata) della Compagnia al reclamo formulato per iscritto e
inviato attraverso i canali ordinari (raccomandata. fax ecc.), prima
di poter proporre la conciliazione.</p>



<p>Se
non si è soci di alcuna Associazione dei Consumatori e comunque si è
indecisi su quale interpellare, bisognerà compilare autonomamente il
<strong>Formulario</strong>
<strong>di</strong>
<strong>conciliazione</strong>
accessibile <a href="http://www.tre.it/assistenza/servizio-clienti/procedure-documenti/conciliazione-online/conciliazione-clienti">qui</a>,
allegarvi copia del documento d’identità debitamente sottoscritto,
e inviarlo alla compagnia nelle modalità indicate. 
</p>



<p>A
questo punto, sarà l’Ufficio Conciliazioni della stessa <strong>Azienda</strong>
<strong>3</strong>
a selezionare, secondo un criterio turnario, una delle Associazioni
aderenti al Protocollo, per assistere il cliente durante le varie
fasi della transazione. 
</p>



<p>In
alternativa, il cliente può rivolgersi direttamente all’<strong>Adoc</strong>
che, sulla base di una convenzione specifica con <strong>3</strong>,
si fa carico di tutte le pratiche della procedura, sin dalla
compilazione del formulario di conciliazione.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.dinteresse.com/guide/conciliazione-paritetica/conciliazione-paritetica-nella-telefonia">Conciliazione paritetica nella telefonia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.dinteresse.com">Dinteresse</a>.</p>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>Conciliazione paritetica Rc Auto: che cos’è</title>
		<link>https://www.dinteresse.com/guide/conciliazione-paritetica/conciliazione-paritetica-rc-auto-che-cose</link>
				<pubDate>Fri, 21 May 2021 05:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Conciliazione paritetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.dinteresse.com/?p=362</guid>
				<description><![CDATA[<p>Quando si parla di conciliazione paritetica a proposito di Rc Auto si fa riferimento a una modalità privatistica per dirimere le controversie che insorgano fra imprese assicuratrici e automobilisti assicurati. Introdotta dall’accordo siglato da ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici) e le maggiori Associazioni dei Consumatori*, la conciliazione paritetica Rc auto è una procedura stragiudiziale, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.dinteresse.com/guide/conciliazione-paritetica/conciliazione-paritetica-rc-auto-che-cose">Conciliazione paritetica Rc Auto: che cos’è</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.dinteresse.com">Dinteresse</a>.</p>
]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<p>
Quando si parla di
<strong>conciliazione</strong>
<strong>paritetica</strong>
<strong>a</strong>
<strong>proposito</strong>
<strong>di</strong>
<strong>Rc</strong>
<strong>Auto</strong>
si fa riferimento a una modalità privatistica per dirimere le
controversie che insorgano fra imprese assicuratrici e automobilisti
assicurati. 
</p>



<p>Introdotta
dall’accordo siglato da <strong>ANIA</strong>
(Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici) e le maggiori
<strong>Associazioni</strong>
<strong>dei</strong>
<strong>Consumatori</strong>*,
la <a href="https://www.dinteresse.com/guide/conciliazione-paritetica/conciliazione-paritetica-cose-come-funziona-requisiti-norme-e-procedura">conciliazione paritetica</a> Rc auto è una procedura stragiudiziale,
che permette cioè (qualora vada a buon fine) di risolvere la
controversia relativa a un sinistro stradale senza ricorrere al
giudice.  
</p>



<p>Avviare
una <strong>conciliazione
paritetica Rc auto</strong>
significa, quindi, nella gran parte dei casi, riuscire a risparmiare
il tempo, il denaro e lo stress correlati a un contenzioso
giudiziario!   
</p>



<h2>Quando
è possibile ricorrere alla conciliazione paritetica</h2>



<p>Le
procedure di conciliazione paritetica possono essere attivate solo
per le liti aventi ad oggetto <strong>sinistri
di valore risarcitorio non superiore ai 15.000 euro</strong>.
Fatto salvo questo presupposto, devono inoltre ricorrere le seguenti
condizioni:</p>



<ul><li>
	che l’assicurato non abbia
	ricevuto risposta dall’assicuratore alla propria <strong>richiesta
	di risarcimento del danno </strong>nei
	termini previsti dalla normativa;
	</li><li>
	che l’assicurato si sia
	visto rifiutare la sua richiesta dall’impresa assicuratrice;
	</li><li>
	che non abbia già attivato
	la procedura di mediazione a fini conciliativi, né abbia già
	incaricato altre persone a rappresentarlo nei confronti dell’impresa
	assicuratrice;
	</li><li>
	e ancora, che l’assicurato
	non abbia già accettato l’offerta risarcitoria dell’assicuratore,
	se non a titolo di mero acconto.
</li></ul>



<h2>Conciliazione
paritetica Rc auto: come funziona?</h2>



<p>Per
tentare una procedura conciliativa, basta <strong>contattare
una delle Associazioni in difesa dei consumatori aderenti
all’accordo</strong>,
tramite l’apposito modulo (scaricabile dal sito di ANIA o delle
Associazioni stesse) a cui va allegata la documentazione relativa
all’incidente. A questo punto, gli incaricati dell’Associazione
consultata esamineranno la richiesta dell’assicurato, innanzitutto
per verificare la sussistenza dei presupposti e requisiti formali, e
in secondo luogo, per valutare la possibile bontà sostanziale della
domanda. Se le ragioni del consumatore vengono ritenute fondate,
l’Associazione contatta la compagnia assicuratrice coinvolta e,
insieme a questa, compone una Commissione e fissa una data per
discutere la questione. 
</p>



<p><strong>In
caso di esito positivo </strong>della
transazione, il verbale sottoscritto dai rappresentanti di
Associazione dei Consumatori e Impresa assicuratrice (e
dall’assicurato stesso), avrà valore di accordo (= vincolante) fra
le parti. Nell’ipotesi contraria, il verbale verrà tempestivamente
trasmesso dai rappresentanti dell’Associazione al consumatore
interessato, il quale potrà quindi decidere di percorrere la via
giudiziale.</p>



<h2>Conciliazione
paritetica Rc Auto: tempi rapidi, spese (quasi) zero, successo
(quasi) garantito</h2>



<p>Ogni
procedura di conciliazione paritetica in materia di Rc Auto può
durare un <strong>massimo</strong>
<strong>di</strong>
<strong>30</strong>
<strong>giorni</strong>.

</p>



<p>L’attivazione
di tale <em>iter</em>
non richiede al consumatore il pagamento di particolari spese, tranne
– in certi casi – quelle richieste per l’iscrizione
all’Associazione interpellata (sempre che il consumatore non ne sia
già “socio”). 
</p>



<p>Da
statistiche, la <strong>percentuale</strong>
<strong>di</strong>
<strong>successo</strong>
delle conciliazioni paritetiche in questo settore è superiore al
<strong>95%</strong>,
con soluzioni decisamente vantaggiose per gli assicurati.</p>



<p>*Acu,
Adiconsum, Aduc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del
Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva,
Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega
Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino,
Unione Nazionale Consumatori</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.dinteresse.com/guide/conciliazione-paritetica/conciliazione-paritetica-rc-auto-che-cose">Conciliazione paritetica Rc Auto: che cos’è</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.dinteresse.com">Dinteresse</a>.</p>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>Sinistri stradali: risolverli con la conciliazione paritetica</title>
		<link>https://www.dinteresse.com/guide/conciliazione-paritetica/sinistri-stradali-risolverli-con-la-conciliazione-paritetica</link>
				<pubDate>Fri, 21 May 2021 05:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Conciliazione paritetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.dinteresse.com/?p=360</guid>
				<description><![CDATA[<p>Quando – malgrado l’attenzione e il buonsenso che sempre ci accompagnano alla guida – non riusciamo ad evitare un incidente, possiamo almeno cercare di ridurre il fastidioso strascico di noie burocratiche (o, peggio, di cause legali) che a questo fanno spesso sèguito. Se la compagnia assicuratrice rifiuta di risarcire il danno, è possibile – in [&#8230;]</p>
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]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<p>
Quando – malgrado
l’attenzione e il buonsenso che sempre ci accompagnano alla guida –
<strong>non</strong>
<strong>riusciamo</strong>
<strong>ad</strong>
<strong>evitare</strong>
<strong>un</strong>
<strong>incidente</strong>,
possiamo almeno cercare di ridurre il fastidioso strascico di noie
burocratiche (o, peggio, di cause legali) che a questo fanno spesso
sèguito. 
</p>



<p>Se
<strong>la compagnia
assicuratrice rifiuta di risarcire il danno</strong>,
è possibile – in alcuni casi – risolvere la questione in modo
veloce, semplice e “indolore” con la <strong>conciliazione</strong>
<strong>paritetica</strong>.

</p>



<h2>Tempi
e modi della conciliazione paritetica</h2>



<p><strong>La</strong>
<strong>conciliazione</strong>
<strong>paritetica</strong>
è uno strumento per la composizione bonaria delle controversie,
introdotto nel settore assicurativo da un accordo (<strong>Protocollo</strong>
<strong>di</strong>
<strong>Intesa</strong>)
firmato da ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) e 17
delle maggiori Associazioni dei Consumatori. Una procedura che –
attivata da una richiesta dell’assicurato a una delle Associazioni
aderenti all’accordo – si articola in uno scambio di contatti fra
Associazione e Assicuratore. E culmina nell’istituzione di una
<strong>commissione composta
da un rappresentante dell’una e dell’altra parte</strong>,
che tenta di raggiungere un compromesso fra le rispettive posizioni. 
</p>



<p>Il
tutto deve concludersi necessariamente nel termine di 30 giorni, a
partire da quando la Compagnia ha ricevuto la domanda formale di
conciliazione da parte dell’Associazione. 
</p>



<p><strong>L’esito
delle conciliazioni paritetiche </strong>in
materia di sinistri stradali è statisticamente positivo in oltre il
95% dei casi, a condizioni assolutamente favorevoli per i
consumatori. 
</p>



<p>Non
tutte le liti scaturite da un incidente, però, possono essere
risolte tramite lo strumento della conciliazione. 
</p>



<h2>Presupposti
per l’attivazione di una conciliazione paritetica</h2>



<p>Per
poter esperire tale modalità di transazione, è necessario che
ricorrano le seguenti <strong>condizioni</strong>.

</p>



<p>Prima
di tutto, la richiesta di risarcimento presentata dall’assicurato
non deve superare il <strong>tetto
dei 15.000 euro</strong>. E
poi:</p>



<ul><li>
	l’assicuratore NON deve
	aver risposto al reclamo dell’assicurato entro i termini previsti
	dalla legge (30 giorni in caso di modulo CAI firmato da entrambi i
	conducenti o da entrambi gli assicurati; 60 in caso il CAI non sia
	firmato da entrambi i conducenti o da entrambi gli assicurati; 90
	giorni dalla presentazione della documentazione medica da cui
	risulti possibile valutare le conseguenze della lesione). Oppure
	deve aver risposto negativamente o aver avanzato una controproposta
	non soddisfacente per l’assicurato
	</li><li>
	l’assicurato non deve aver
	già incaricato altri soggetti a rappresentarlo in una mediazione a
	fini conciliativi o in giudizio
	</li><li>
	infine, l’assicurato non
	deve aver già accettato la contro-offerta dell’assicuratore, se
	non a titolo di acconto
</li></ul>



<h2>Costi
quasi zero!</h2>



<p>Punto
forte della <a href="https://www.dinteresse.com/guide/conciliazione-paritetica/conciliazione-paritetica-cose-come-funziona-requisiti-norme-e-procedura">conciliazione paritetica</a> è il risparmio economico.
Avviare la procedura non costa un centesimo. E, anche se
l’Associazione incaricata richiede al consumatore il versamento
della quota di iscrizione, è praticamente <strong>niente
rispetto alle spese che comporterebbe un’azione giudiziaria</strong>!</p>
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										</item>
		<item>
		<title>Conciliazione paritetica nelle assicurazioni</title>
		<link>https://www.dinteresse.com/guide/conciliazione-paritetica/conciliazione-paritetica-nelle-assicurazioni</link>
				<pubDate>Fri, 21 May 2021 05:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Conciliazione paritetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.dinteresse.com/?p=357</guid>
				<description><![CDATA[<p>Da diversi anni, le compagnie assicuratrici italiane hanno introdotto l’istituto della conciliazione paritetica. Sulla base di un Protocollo di Intesa sottoscritto da ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) con le maggiori Associazioni dei Consumatori, gli assicurati che rivolgono reclami alla propria compagnia per richieste di risarcimento fino a 15.000 euro, hanno ora a disposizione [&#8230;]</p>
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]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<p>Da diversi anni, le <strong>compagnie</strong> <strong>assicuratrici</strong> italiane hanno introdotto l’istituto della <strong>conciliazione</strong> <strong>paritetica</strong>. Sulla base di un Protocollo di Intesa sottoscritto da ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) con le maggiori Associazioni dei Consumatori, gli assicurati che rivolgono reclami alla propria compagnia <strong>per richieste di risarcimento fino a 15.000 euro</strong>, hanno ora a disposizione uno strumento facile, rapido ed economico per definire la questione in modo bonario. <strong>Evitando Tribunali e carte bollate!</strong> </p>



<h2>Procedura in breve</h2>



<p>La
procedura di <a href="https://www.dinteresse.com/guide/conciliazione-paritetica/conciliazione-paritetica-cose-come-funziona-requisiti-norme-e-procedura">conciliazione paritetica</a> nel <strong>campo</strong>
<strong>delle</strong>
<strong>assicurazioni</strong>
ha inizio con una richiesta indirizzata a una delle Associazioni
aderenti al Protocollo di Intesa. 
</p>



<p>Presupposto preliminare è, ovviamente, il fatto che l’assicurato abbia già proposto la contestazione in forma scritta alla propria azienda assicuratrice. E che questa non abbia risposto entro i termini previsti dalla legge; o che lo abbia fatto in maniera non gradita al cliente.  </p>



<h2>Condizioni</h2>



<p>Altre
condizioni per avvalersi della procedura sono: 
</p>



<ul><li> che l’assicurato non abbia dato mandato ad altri di rappresentarlo nella composizione della lite, oppure che abbia già revocato tale mandato </li><li> che non abbia già accettato l’offerta risarcitoria formulata dall’assicuratore – se non come anticipo </li><li> che abbia presentato richiesta di risarcimento all’assicuratore del proprio veicolo per i danni al conducente e alle cose; e all’assicuratore del veicolo vettore per i danni al trasportato (per i sinistri rientranti nella disciplina dell’indennizzo diretto) </li></ul>



<h2>Domanda</h2>



<p><strong>Presentare</strong>
<strong>una</strong>
<strong>domanda</strong>
di conciliazione è molto semplice: basta compilare il modulo
apposito – scaricabile dai siti web di ANIA, delle singole
Compagnie assicuratrici e delle Associazioni dei Consumatori aderenti
all’accordo. (Ma se si ha poca dimestichezza con Internet e pc, è
anche possibile ritirare i moduli presso gli uffici fisici delle
medesime compagnie e associazioni). A questo va allegata tutta la
documentazione relativa al sinistro in possesso del cliente (modulo
CAI compilato, copia della richiesta di risarcimento alla compagnia,
eventuale risposta negativa di quest’ultima etc.). 
</p>



<p>Da
questo momento in poi, la “palla” passa nelle mani
dell’Associazione in difesa dei consumatori, che si confronterà
con la controparte per trovare un’intesa che accontenti entrambi.
In pratica, dopo una prima serie di contatti informali, sarà
istituita una commissione composta da un rappresentante della
Associazione dei Consumatori incaricata e da un rappresentante della
Compagnia Assicuratrice in lite, per discutere intorno a varie
proposte di accordo. L’assicurato non deve sopportare (grandi)
costi per l’attivazione della procedura*, e l’intera pratica si
risolve nel giro di poche settimane – 30 giorni al massimo, a
decorrere dal giorno in cui la Compagnia riceve la domanda formale da
parte dell’Associazione. 
</p>



<p>Se
poi, disgraziatamente, la transazione non dovesse riuscire
(eventualità piuttosto rara), l’utente potrà sempre decidere di
citare in giudizio la <strong>compagnia</strong>
<strong>di</strong>
<strong>assicurazioni</strong>,
per risolvere le cose “alla vecchia maniera”. 
</p>



<p>Al
contrario, se tutto procede per il meglio, i conciliatori redigeranno
e sottoscriveranno un verbale di transazione, che – una volta
firmato dal consumatore – acquisterà forza di contratto fra le
parti e porrà fine alla controversia.</p>



<h2>Le
raccomandazioni dell’Ivass 
</h2>



<p>Nonostante
la vantaggiosità di tale istituto – ha fatto notare l’<strong>Ivass</strong>
(Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) in un recente intervento
– il numero complessivo delle <strong>procedure
conciliative attivate nel settore delle assicurazioni</strong>
resta ancora marginale rispetto al totale delle controversie. 
</p>



<p>Ecco
perché l’Autorità di Vigilanza ha sollecitato le singole imprese
assicuratrici a pubblicizzare maggiormente tale possibilità, magari
consegnando all’assicurato, in fase di stipula della polizza, una
scheda informativa sulla conciliazione paritetica. 
</p>



<p>*eventualmente, potrà essergli richiesto il pagamento della quota di iscrizione all’Associazione interpellata.</p>



<p>
Ivass: Bene la conciliazione
paritetica, ma bisogna potenziarla</p>



<p>Nel
maggio 2012, all’indomani della firma del Protocollo di Intesa fra
ANIA e Associazioni dei Consumatori sulla <strong>conciliazione</strong>
<strong>paritetica</strong>,
l’<strong>Ivass</strong>
(Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) caldeggiava molto
l’iniziativa, ed esortava le <strong>imprese</strong>
<strong>assicuratrici</strong>
ad attivarsi per diffondere il più possibile l’uso dello strumento
conciliativo. 
</p>



<p>Lo
scorso 20 ottobre 2014, a poco più di due anni di distanza da quella
data, l’Authority sulle compagnie di assicurazione italiane è
tornata sull’argomento, lamentando l’<strong>esiguo
ricorso alla procedura stragiudiziale</strong>
da parte degli utenti. Fra il 2013 e il 2014, infatti, meno di 300
controversie fra assicurati e assicuratori – su un totale di
300.000 circa – sono state trattate con la modalità della
conciliazione paritetica. Insomma, anche considerando il limite di
valore dei 15.000 euro, sono ancora molto pochi i consumatori che
decidono di avvalersi di questa possibilità in alternativa alle vie
processuali. 
</p>



<p>Eppure,
una maggiore diffusione della <strong>procedura</strong>
<strong>di</strong>
<strong>transazione</strong>
gioverebbe a entrambe le parti, in termini di tempi e costi – sia
burocratici che monetari –; e faciliterebbe di certo i buoni
rapporti compagnia/cliente. Non da ultimo, un utilizzo massivo della
conciliazione potrebbe riflettersi positivamente sulla generalità
degli assicurati, contribuendo a mantenere bassi i premi delle
polizze. 
</p>



<p>Proposte dell’Authority per rafforzare lo strumento della conciliazione paritetica nel settore assicurativo</p>



<h2>Ricorso alla conciliazione paritetica </h2>



<p>Per
promuovere il ricorso alla conciliazione paritetica, l’<strong>Ivass
indica due diverse strade</strong>:

</p>



<ol><li>
	Da una parte, <strong>realizzare</strong>
	<strong>una</strong>
	<strong>comunicazione</strong>
	<strong>più</strong>
	<strong>efficace</strong>
	dell’istituto. A tale scopo, l’Authority suggerisce alle imprese
	assicuratrici di dare risalto alla conciliazione paritetica sulle
	pagine dei propri siti Internet; e di consegnare ai clienti del
	materiale sinteticamente esplicativo su tale procedura in fase di
	stipula della polizza.
</li></ol>



<ol><li>
	Parallelamente, l’Autorità
	propone, poi, di <strong>allargare
	i punti di accesso </strong>alla
	procedura e di semplificarne l’avvio. 
	
</li></ol>



<p>
In particolare, chiede alle
Compagnie Assicuratrici di farsi carico anch’esse di ricevere le
domande di attivazione (qualora, magari, l’assicurato non sappia a
quale Associazione dei Consumatori rivolgersi), per poi trasmetterle
alle Associazioni competenti. 
</p>



<p>
Allo stesso tempo, l’Istituto
di Vigilanza sollecita compagnie e associazioni a istituire corsi
formativi per conciliatori, in modo da aumentare il numero di
professionisti che possano occuparsi delle pratiche. 
</p>



<p>
E ancora, propone di
consentire l’inoltro delle domande di conciliazione anche via posta
ordinaria.</p>



<p>In
conclusione, pur riconoscendo la bontà complessiva dell’impianto
della conciliazione paritetica in materia assicurativa, l’<strong>Ivass
sta stimolando le imprese ad attuare interventi incisivi per
potenziarne l’efficacia</strong>.</p>
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]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>Conciliazione paritetica: cos&#8217;è, come funziona, requisiti, norme e procedura</title>
		<link>https://www.dinteresse.com/guide/conciliazione-paritetica/conciliazione-paritetica-cose-come-funziona-requisiti-norme-e-procedura</link>
				<pubDate>Thu, 20 May 2021 14:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Conciliazione paritetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.dinteresse.com/?p=355</guid>
				<description><![CDATA[<p>Si definisce conciliazione paritetica una modalità di soluzione stragiudiziale delle controversie insorte fra Consumatori e Fornitori di servizi di pubblica utilità. È una procedura che trova frequente applicazione – per esempio – nei casi di reclami verso gli enti erogatori di energia, ma anche nelle liti con le compagnie telefoniche e assicuratrici e con le [&#8230;]</p>
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]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<p>
Si definisce <strong>conciliazione
paritetica</strong> una
modalità di soluzione stragiudiziale delle controversie insorte fra
Consumatori e Fornitori di servizi di pubblica utilità. È una
procedura che trova frequente applicazione – per esempio – nei
casi di reclami verso gli <strong>enti</strong>
<strong>erogatori</strong>
<strong>di</strong>
<strong>energia</strong>,
ma anche nelle liti con le <strong>compagnie</strong>
<strong>telefoniche</strong>
e <strong>assicuratrici</strong>
e con le aziende di trasporto. 
</p>



<p>Sin
dai tempi della storica SIP, infatti, molti Gestori di servizi e
Associazioni in difesa dei Consumatori hanno deciso di introdurre
questa possibilità sottoscrivendo degli appositi accordi –
<strong>protocolli</strong>
–, seguiti dai relativi regolamenti attuativi. Lo scopo è quello
di scoraggiare il ricorso al contenzioso giudiziale (di cui si
conosce la data d’inizio ma non si può prevedere quella finale!),
offrendo un’alternativa rapida e proficua al “classico”
processo.</p>



<p>L’<strong>espressione</strong>
<em><strong>conciliazione</strong></em>
<em><strong>paritetica</strong></em>
fa riferimento al fatto che le due parti, disponendo di un
rappresentante ciascuna, sono poste in una condizione di sostanziale
parità. 
</p>



<h2>La
procedura 	</h2>



<p>Riassumendo
per grandi linee, una procedura conciliativa in materia di
assicurazioni, luce, gas, trasporti etc., si snoda attraverso <strong>una</strong>
<strong>serie</strong>
<strong>di</strong>
<strong>contatti</strong>
fra l’Associazione dei Consumatori incaricata di gestire il reclamo
e l’Ufficio Conciliazioni della Azienda in “causa”. Al termine
di una fase preliminare, i rispettivi rappresentanti – <em><strong>conciliatori</strong></em>
– si siedono a un tavolo (anche virtuale) per cercare di arrivare a
una definizione bonaria della questione. Il tutto, senza mai porre
l’uno di fronte all’altro consumatore e azienda. 
</p>



<h2>I
vantaggi</h2>



<p>La
conciliazione paritetica è di norma gratuita per il cittadino (dal
momento che non prevede l’investitura di un arbitro <em>super</em>
<em>partes</em>),
a parte la quota di iscrizione eventualmente richiesta da alcune
associazioni. L’intera procedura deve inoltre concludersi entro
precisi limiti temporali (mediamente, fra i 30 e i 60 giorni),
previsti dai diversi protocolli di settore. Tutte queste
caratteristiche, insieme alle <strong>percentuali</strong>
<strong>di</strong>
<strong>successo</strong>
elevate (per certe categorie, <strong>fino</strong>
<strong>al</strong>
<strong>96%</strong>),
rendono la conciliazione paritetica uno strumento molto allettante
per gli utenti. 
</p>



<h2>Requisiti</h2>



<p>Non
sempre, però, è possibile beneficiare di tale opportunità. Prima
di tutto, infatti, per poter esperire il tentativo di conciliazione,
bisogna che la <strong>materia
oggetto del contendere </strong>sia<strong>
compresa nella casistica prevista dal protocollo</strong>
di settore firmato dall’azienda erogatrice.(Per questo è bene
leggere con attenzione protocolli e regolamenti)</p>



<p>Altro
presupposto essenziale è che il consumatore abbia inoltrato
all’azienda il proprio <strong>reclamo
scritto senza aver ricevuto risposta</strong>
nei tempi stabiliti, o avendo ricevuto una risposta insoddisfacente. 
</p>



<p>È
inoltre necessario che <strong>il
consumatore non abbia già intrapreso le vie giudiziali </strong>per
far valere i propri diritti.</p>



<h2>Norme e procedure</h2>



<p>Strumenti
preziosi per risolvere in modo rapido le controversie “di consumo”,
le <strong>conciliazioni</strong>
<strong>paritetiche</strong>
sono giuridicamente riconducibili all’àmbito della mediazione e a
tutti quegli istituti pensati per deflazionare il ricorso ai giudici.
Pur con i dovuti <em>distinguo</em>,
infatti, una procedura di conciliazione paritetica è assimilabile
nelle finalità: al tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie di lavoro; alla mediazione familiare fra coniugi in fase
di separazione; all’arbitrato; e, più da vicino, alle procedure
conciliative davanti alle Camere di Commercio. 
</p>



<p>Differenza
fondamentale fra la <strong>conciliazione</strong>
<strong>paritetica</strong>
e i principali modelli dell’arbitrato e della mediazione, è che
nella prima non esiste un organo o soggetto terzo investito del
potere di decidere la questione, ma la <strong>commissione</strong>
“giudicante” è <strong>composta</strong>
<strong>dai</strong>
<strong>rappresentanti</strong>
<strong>degli</strong>
<strong>stessi</strong>
<strong>contendenti</strong>
(consumatore <em>contro</em>
compagnia). Ecco perché molti giuristi ritengono che la
conciliazione paritetica debba definirsi più correttamente
<em><strong>‘negoziazione</strong></em>
<em><strong>regolamentata’</strong></em>,
sottolineandone la natura più strettamente privatistica.</p>



<h2>Fonti normative</h2>



<p>La
fonte normativa delle conciliazioni paritetiche risiede in una <strong>serie</strong>
<strong>di</strong>
<strong>accordi</strong>
(<strong>Protocolli</strong>
<strong>di</strong>
<strong>Intesa</strong>)
stipulati fra le Aziende Erogatrici di Servizi (come fornitori di
energia, compagnie assicuratrici, aziende di trasporto, di telefonia
etc.) e le Associazioni dei Consumatori più rappresentative. Accordi
che, in molti settori, ricevono l’approvazione delle rispettive
Authority. Lo strumento della conciliazione paritetica trova inoltre
un riconoscimento legislativo nelle Raccomandazioni UE 1998/257 e
2001/310. 
</p>



<p>Le
fasi del procedimento di transazione sono, poi, dettagliatamente
disciplinate dai <strong>Regolamenti</strong>
<strong>Attuativi</strong>
dei rispettivi protocolli si settore. In generale, la procedura
conciliativa si attiva con la richiesta del cliente, inoltrata
tramite un <strong>apposito</strong>
<strong>modulo</strong>,
a una delle associazioni aderenti all’accordo. Se le parti
raggiungono un punto di incontro ad esito della procedura, il verbale
avrà forza di <strong>contratto</strong>
<strong>di</strong>
<strong>transazione</strong>
– e quindi efficacia vincolante – a norma dell’art. 1695 del
nostro codice civile.</p>



<h2>Utilità
sociale della conciliazione paritetica 
</h2>



<p>Oltre
a prevedere e regolamentare le procedure di conciliazione paritetica,
i Protocolli di Intesa siglati da Associazioni dei Consumatori e
Aziende Esercenti hanno istituito un tavolo di confronto permanente
volto a esaminare i più frequenti motivi di controversia e
migliorare le condizioni contrattuali. In modo da prevenire reclami
futuri e abbassare il tasso di litigiosità fra cittadini e grandi
compagnie. È questa un’altra importante funzione della
conciliazione paritetica.</p>



<h2>Protocolli
e regolamenti</h2>



<p>La
<strong>conciliazione</strong>
<strong>paritetica</strong>
trova il suo fondamento normativo nei <strong>Protocolli</strong>
<strong>di</strong>
<strong>Intesa</strong>,
accordi conclusi fra la maggior parte delle Imprese erogatrici di
Servizi e la maggior parte delle Associazioni a tutela dei
Consumatori. 
</p>



<p>Aldilà
delle differenze fra un settore e l’altro (telecomunicazioni,
energia, trasporti, assicurazioni etc.), i Protocolli si
caratterizzano per la relativa brevità e linearità delle loro
disposizioni: sono, perciò, facili da consultare anche per i non
addetti ai lavori. 
</p>



<p>Ognuno
di questi protocolli è poi seguito da un <strong>Regolamento</strong>
<strong>Attuativo</strong>,
che detta una disciplina puntuale delle varie fasi della procedura
conciliativa, dall’<em>incipit</em>
fino alla conclusione. 
</p>



<h2>Operazioni preliminari</h2>



<p>Se
si è in lite, quindi, con l’azienda del gas o con il gestore del
telefono (e si vorrebbe tanto evitare un processo!), la prima cosa da
fare è <strong>cercare</strong>
sul sito web della ditta in questione <strong>informazioni</strong>
<strong>circa</strong>
<strong>la</strong>
<strong>possibilità</strong>
<strong>di</strong>
<em><strong>conciliare</strong></em>.
E, soprattutto, è importante scaricare e leggere attentamente i
relativi protocolli e regolamenti, per sapere come muoversi. 
</p>



<p>In
alternativa alla ricerca sul web, è anche possibile telefonare,
oppure – soluzione meno comoda – recarsi di persona negli uffici
dell’azienda interessata, per ottenere documenti e info. 
</p>



<p>Di
norma, <strong>per far
partire una procedura di conciliazione</strong>,
è necessario rivolgersi a una delle Associazioni dei Consumatori
firmatarie del Protocollo di Intesa, non prima però di avere
infruttuosamente proposto reclamo al Gestore con cui si è in lite.
Sarà poi la stessa Associazione, una volta assunto l’incarico, a
trattare con la controparte per cercare di raggiungere un accordo
soddisfacente. 
</p>



<h2>I
moduli di domanda</h2>



<p>L’“investitura”
di questa o quell’altra Associazione avviene attraverso un <br>
<strong>Modulo</strong>
<strong>di</strong>
<strong>domanda</strong>
– anch’esso scaricabile da Internet –, di facile compilazione. 
In generale, il Modulo richiede al consumatore di indicare: le
proprie generalità; quelle della controparte (Azienda); l’oggetto
del contendere, con una sintetica esposizione dei fatti. Inoltre, va
riportato brevemente il contenuto del reclamo mosso all’azienda e
l’eventuale risposta di quest’ultima. Tali informazioni servono
al personale della Associazione interpellata, per valutare la
fondatezza della richiesta e decidere se accettare o meno il mandato.</p>



<h2>I
tempi della conciliazione paritetica</h2>



<p>La
transazione tramite <strong>conciliazione</strong>
<strong>paritetica</strong>
ha una <strong>durata</strong>
<strong>variabile</strong>
a seconda della categoria interessata (i termini massimi sono
indicati anch’essi nei protocolli e nei regolamenti di ciascun
settore). In ogni caso, un tempo di gran lunga inferiore alla durata
media di un processo civile!</p>
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										</item>
	</channel>
</rss>
