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Sinistri stradali: risolverli con la conciliazione paritetica

Quando – malgrado l’attenzione e il buonsenso che sempre ci accompagnano alla guida – non riusciamo ad evitare un incidente, possiamo almeno cercare di ridurre il fastidioso strascico di noie burocratiche (o, peggio, di cause legali) che a questo fanno spesso sèguito.

Se la compagnia assicuratrice rifiuta di risarcire il danno, è possibile – in alcuni casi – risolvere la questione in modo veloce, semplice e “indolore” con la conciliazione paritetica.

Indice contenuto

  • 1 Tempi e modi della conciliazione paritetica
  • 2 Presupposti per l’attivazione di una conciliazione paritetica
  • 3 Costi quasi zero!

Tempi e modi della conciliazione paritetica

La conciliazione paritetica è uno strumento per la composizione bonaria delle controversie, introdotto nel settore assicurativo da un accordo (Protocollo di Intesa) firmato da ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) e 17 delle maggiori Associazioni dei Consumatori. Una procedura che – attivata da una richiesta dell’assicurato a una delle Associazioni aderenti all’accordo – si articola in uno scambio di contatti fra Associazione e Assicuratore. E culmina nell’istituzione di una commissione composta da un rappresentante dell’una e dell’altra parte, che tenta di raggiungere un compromesso fra le rispettive posizioni.

Il tutto deve concludersi necessariamente nel termine di 30 giorni, a partire da quando la Compagnia ha ricevuto la domanda formale di conciliazione da parte dell’Associazione.

L’esito delle conciliazioni paritetiche in materia di sinistri stradali è statisticamente positivo in oltre il 95% dei casi, a condizioni assolutamente favorevoli per i consumatori.

Non tutte le liti scaturite da un incidente, però, possono essere risolte tramite lo strumento della conciliazione.

Presupposti per l’attivazione di una conciliazione paritetica

Per poter esperire tale modalità di transazione, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni.

Prima di tutto, la richiesta di risarcimento presentata dall’assicurato non deve superare il tetto dei 15.000 euro. E poi:

  • l’assicuratore NON deve aver risposto al reclamo dell’assicurato entro i termini previsti dalla legge (30 giorni in caso di modulo CAI firmato da entrambi i conducenti o da entrambi gli assicurati; 60 in caso il CAI non sia firmato da entrambi i conducenti o da entrambi gli assicurati; 90 giorni dalla presentazione della documentazione medica da cui risulti possibile valutare le conseguenze della lesione). Oppure deve aver risposto negativamente o aver avanzato una controproposta non soddisfacente per l’assicurato
  • l’assicurato non deve aver già incaricato altri soggetti a rappresentarlo in una mediazione a fini conciliativi o in giudizio
  • infine, l’assicurato non deve aver già accettato la contro-offerta dell’assicuratore, se non a titolo di acconto

Costi quasi zero!

Punto forte della conciliazione paritetica è il risparmio economico. Avviare la procedura non costa un centesimo. E, anche se l’Associazione incaricata richiede al consumatore il versamento della quota di iscrizione, è praticamente niente rispetto alle spese che comporterebbe un’azione giudiziaria!

Categoria: Conciliazione paritetica

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