La cancellazione dell'ipoteca dopo l'estinzione del mutuo non deve essere fatta dal notaio, infatti, la legge 40/2007all'articolo 8-sexies dice:
Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in
deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore e'
soggetto esercente attivita' bancaria o finanziaria, l'ipoteca
iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo
si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione
dell'obbligazione garantita.
e il successivo 8-septies continua dicendo:
8-septies. Il creditore e' tenuto a rilasciare al debitore
quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a
trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta
giorni dalla stessa data, secondo le modalita' di cui al
comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore.
Come si legge, l'estinzione dell'obbligazione deve essere effettuata "senza alcun onere per il debitore", non è più necessario, quindi,