Mutui sulla casa

L'ipoteca accesa per il mutuo si estingue senza notaio

Ipoteca sulla casaLa cancellazione dell'ipoteca dopo l'estinzione del mutuo non deve essere fatta dal notaio, infatti, la legge 40/2007all'articolo 8-sexies dice:

Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in
deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore e'
soggetto esercente attivita' bancaria o finanziaria, l'ipoteca
iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo
si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione
dell'obbligazione garantita.

e il successivo 8-septies continua dicendo:

8-septies. Il creditore e' tenuto a rilasciare al debitore
quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a
trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta
giorni dalla stessa data, secondo le modalita' di cui al
comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore.

Come si legge, l'estinzione dell'obbligazione deve essere effettuata "senza alcun onere per il debitore", non è più necessario, quindi,

Prezzi abitazioni: Bankitalia dichiara che sono in diminuzione

Il mercato immobiliare fotografato dall'analisi congiunturale della Banca d'Italia è segnato da un calo dei prezzi dovuto ad una diminuzione delle compravendite di abitazioni.

Il sondaggio della Banca d'Italia e Tecnoborsa si è svolto da metà gennaio a metà febbraio 2009 i risultati riscontrati nel settore immobiliare sono i seguenti:

Prezzi delle case:

Mutui prima casa: agevolazioni Finanziaria 2008

La Legge Finanziaria del 2008, n° 244/2007, sancisce alcune novità riguardo ai mutui sulla casa, infatti, per le dichiarazioni dei redditi del 2009 la detrazione d'imposta sarà del 19% del totale degli interessi passivi pagati nel 2008, con un limite che sale da 3.615 € a 4.000 € per la prima casa.

Il tetto di 4.000 € sulla prima casa non è cumulabile tra due comproprietari, se il mutuo viene pagato da due persone il massimo detraibile per ognuna sarà di 2.000 €: ad esempio se moglie e marito stanno pagando il mutuo sulla loro casa principale cointestata, potranno detrarre al massimo 2.000 € lei e 2.000 € lui.

La detrazione al 19% è prevista anche per gli interessi passivi pagati per i mutui stipulati per la costruzione dell’abitazione principale, che, però, rimane con un tetto massimo di 2.582,28 €.

Sui mutui per la costruzione della prima casa parla il Dl del 1/10/2007 all'art. 4, in cui si può leggere che è ammessa la detrazione "a condizione che la stipula del contratto di mutuo [...] avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione".